
I nostri tecnici assumono il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione delle opere di cantiere, quello di direttore lavori ed elaborano piani di sicurezza e coordinamento e piano operativi di sicurezza in tutte le situazioni in cui si trovi ad esserci un cantiere temporaneo o mobile.
Vengono assistite le imprese nelle attività amministrative connesse a quanto previsto dal titolo IV del d. lgs. n. 81/2008 appunto per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili.
Assunzione dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Un tecnico CPA assume l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ovvero il soggetto incaricato dal committente, o se nominato, dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 del d.lgs. 81/08, ovvero:
• redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del d.lgs. 81/08;
• predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del d.lgs. 81/08 (denominato fascicolo dell’opera), contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
Assunzione dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
Un tecnico CPA assume l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il soggetto incaricato dal committente, o se nominato, dal responsabile dei lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, ovvero:
• verificare, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
• verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), assicurandone la coerenza con quest'ultimo e, ove previsto, adeguare lo stesso PSC, e il fascicolo dell’opera, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
• organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
• verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
• segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 del d.lgs. 81/08, e alle prescrizioni del PSC, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
• sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Assunzione dell’incarico di direttore dei lavori
Un tecnico CPA assumerà l’incarico di direttore dei lavori, ovvero la figura professionale designata dal committente con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere. I compiti del direttore dei lavori sono:
• la redazione dei SAL o, se redatti dall'impresa costruttrice, il controllo e l'avallo di questi ultimi (Stato Avanzamento Lavori);
• la vidimazione di eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto;
• la verifica della corretta esecuzione dei lavori;
• la stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio;
• il rilascio di eventuali certificati che possono essere quelli di corretta posa in opera, di corretta esecuzione dei lavori o altri previsti dalla legge.
Stesura del piano operativo di sicurezza (POS)
I tecnici CPA elaborano il POS, obbligatorio per tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici che operano in un cantiere temporaneo o mobile. Tale documento costituisce la valutazione dei rischi specifici relativi alle attività che si eseguono in quel determinato cantiere ed è redatto ai sensi dell’art. 17 comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/08. I contenuti minimi del piano operativo di sicurezza sono identificati al punto 3.2 Titolo IV dell’Allegato XV del d.lgs. 81/08.
Stesura del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
I tecnici CPA elaboreranno il PSC, ovvero il documento che il coordinatore per la progettazione o esecuzione dell'opera, su incarico del committente, deve redigere prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell'art 91 e art 100 del d.lgs. 81/08. I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento sono riportati al punto 2 Titolo IV dell’Allegato XV del medesimo decreto.
Stesura del fascicolo dell’opera
I tecnici CPA elaborano l’eventuale fascicolo adatto alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono identificati nell’Allegato XVI del d.lgs. 81/08.