30 novembre 2011

Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose: nuove sanzioni

IN BREVE

Con decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, in vigore dal 30 novembre 2011, sono state determinate le sanzioni per le violazioni alle norme contenute nel regolamento comunitario n. 1272/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e miscele pericolose.

APPROFONDIMENTI

Per la violazione di obblighi e divieti contenuti nel regolamento che disciplina la classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e miscele pericolose (1), è stata introdotta una serie di sanzioni con un decreto legislativo che entra in vigore il 30 novembre 2011 (2).

Si tratta in tutti i casi di sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 3.000euro ad un massimo di 90.000 euro, eccettuato il caso della violazione del divieto di eseguire prove sugli essereumani (3) che è punito con sanzione penale dell'arresto fino a 3 mesi o, in alternativa, dell'ammenda da 40.000 a 150.000 euro, salvo, ovviamente, che il fatto non costituisca più grave reato.

Si riporta in allegato una tabella riassuntiva del sistema sanzionatorio introdotto nonchè, per una più dettagliata individuazione degli obblighi e divieti sanzionati, il testo del nuovo provvedimento legislativo integrato con le norme del regolamento CLP contenenti gli specifici obblighi e divieti oggetto di sanzione.

 

 

Note

(1) Regolamento (CE) n. 1272/2008, "Relativo alla classificazione, all'etchettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifiche al Regolamento (CE) n. 1907/2006".

(2) Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del egolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifiche al Regolamento (CE) n. 1907/2006".

(3) Divieto di cui all'art. 7, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1272/2008.