21 novembre 2011
IN BREVE
I gestori degli impianti autorizzati per le emissioni in atmosfera, anche in formatacita, che erano già in esercizio al 1 luglio 1988 e per i quali non sia stata successivamente presentata alcuna istanza per modifiche della situazione emissiva con conseguente rilascio di nuova autorizzazione, devono presentare una domanda di autorizzazione alle emissioni alla provincia dove è ubicato lo stabilimento entro il 31 dicembre 2011.
APPROFONDIMENTI
Gli impianti che erano in esercizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 203/1988 (1) potevano considerarsi tacitamente autorizzati qualora avessero presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del medesimo d.P.R. n. 203/1988.
Per i gestori di questi impianti, qualora non sia intervenuta successivamente, per qualunque ragione, una nuova autorizzazione, è obbligatorio presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro il 31 dicembre prossimo (2), al fine di poter proseguire l'attività che genera emissoni fino al rilascio dell'autorizzazione da parte della provincia competente (3).
Qualora l'impianto7attività sia incluso tra le categorie comprese nell'autorizzazione generale adottata dall'amministrazione provinciale, il gestore può decidere di avvalersene presentando apposita domanda di adesione corredata dagli allegati previsti.
Qualora invece l'impianto7attività non sia incluso tra le categorie comprese nell'autorizzazione generale, ovvero il gestore decida di non aderire a dettaautorizzazione generale, si dovrà formulare una domanda di nuova autorizzazione, precisando che si tratta di attività autorizzata ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 203/1988 ed esistente prima del 1 luglio 1988. Ciò consentirà al gestore di proseguire l'attività fino al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni da parte della provincia (4).
Per quegli impianti per cui le domande di adesione all'autorizzazione generale o di autorizzazione ordinaria non vengano presentate entro il termine del 31 dicembre 2011 la precedente autorizzazione alle emissioni dovrà essere considerata decaduta a partire dal 1 gennaio 2012 (5).
Note
(1) il d.P.R. 203/1988, "Attuazione delle direttive CEE 80/779, 84/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" è entrato in vigore il luglio 1988.
(2) Il termine era originariamente fissato al 31 dicembre 2010 dall'art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 ed è stato posticipato al 31 dicembre 2011 dal d.lgs. n. 128/2010 che ha modificato il d.lgs. 152/2006.
(3) La domanda va presentata alla provincia dove è ubicato lo stabilimento in cui viene esercitata l'attività da cui origina l'emissione.
(4) L'art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che l'amministrazione deve rilasciare l'autorizzazione alle emissioni per questi impianti entro 8 mesi o, in caso di integrazione della domanda, entro 10 mesi dalla data di ricezione della domanda stessa.
(5) Art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006.