30 settembre 2011
IN BREVE
Il Ministero dell'Ambiente ha emanato il decreto che stabilisce gli importi e le modalità per prestare allo Stato le garanzie finanziarie richieste per l'iscrizione alla categoria 8 dell'Albo gestori ambientiali per lo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio di rifiuti.
APPROFONDIMENTI
La categoria 8 dell'Albo gestori ambientali relativa all'attività di intermediazione e commercio di rifiuti è stata attivata con successive delibere del comitato nazionale dell'Albo (1). Alcune precisazioni sulla formazione del responsabile tecnico (2) e gli importi delle garanzie finanziarie sono stati successivamente indicati con circolari del Comitato nazionale (3).
Garanzie finanziarie
Il Ministero ha ora definito con apposito decreto (4) gli importi delle garanzie finanziarie che gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione devono prestare sulla base della classificazione dei rifiuti intermediari.
Per intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi le garanzie ammontano a:
Per intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi le garanzie ammontano a:
Il decreto contiene in allegato anche la traccia della fidejussione sulla base della quale devono essere prestate le garanzie finanziarie.
Le imprese di intermediazione e commercio che hanno perfezionato l'iscrizione prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale dovranno adeguare le fidejussioni alla scadenza dell'iscrizione stessa che ha durata quinquennale.
Note
(1) i criteri di iscrizione sono stati stabiliti dalla deliberazione n. 2 del 15/12/2010, la modulistica per l'iscrizione è stata emanata con la deliberazione di cui sopra e quindi del conseguente obbligo di iscrizione è stata fissata con la deliberazione n. 1 del 19/01/2011.
(2) definiti con la deliberazione n. 2 del 15/12/2010.
(3) la circolare n. 472 del 25/03/2011 ha dato chiarimenti circa i corsi di specializzazione dei responsabili tecnici e la circolare n. 442 del 16/03/2011 ha definito temporaneamente gli importi delle garanzie finanziarie equiparandoli a quelli previsti dal d.m. 8/10/1996 per il trasporto di rifiuti non pericolosi - categoria 4 e pericolosi - categoria 5.
(4) d.m. 20 giugno 2011, "Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi", pubblicato sulla G.U. n. 221 del 22 settembre 2011 e in vigore dal 7 ottobre 2011.