22 novembre 2011

Lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento: qualificazione delle imprese e dei lavoratori

IN BREVE

Il 23 novembre entra in vigore il decreto che individua i requisiti dei lavoratori che possono operare in spazi confinati e in ambienti sospetti di inquinamento. Il decreto disciplina anche i requisiti e le procedure per l'affidameto in appalto dei medesimi lavori, al fine di ridurre al minimo i rischi per queste attività e i conseguenti rischi da interferenze con altre attività lavorative.

 

APPROFONDIMENTI

Le attività lavorative che si svolgono in spazi confinati e in ambienti sospetti di inquinamento per presenza di sostanze e/o per lo svolgimento di precedenti attività che possono interferire, con effetti dannosi, con i lavoratori sono state disciplinate con il d.P.R. 177/2011 che entra in vigore il 23 novembre 2011 (1).

Gli ambienti confinati e a rischio di inquinamento

Per ambienti confinati si intendono i pozzi neri, i camini, le fosse, le gallerie, le condutture, i recipienti, i cunicoli ed altri spazi di lavoro dove possono essere presenti gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, sia a causa della natura geologica del terreno, sia a causa di attività/depositi ivi eserciti e delle sostanze utilizzate o depositate.

In base alle norme di sicurezza già vigenti, i lavori in questi luoghi possono avvenire solo dopo che ne sia stata accertata l'avvenuta bonifica, a seguito di opportuna aereazione e constatazione della respirabilità dell'aria. In ogni caso i lavoratori che operano in detti ambienti devono:

  • essere provvisiti di autorespiratori (le maschere resiratorie possono essere utilizzate al posto degli autorespiratori sono in caso di efficace e continua aereazione e se la natura dei gas o vapori sia tale da consentire una sufficiente protezione);
  • essere dotati di idonei dispositivi di salvataggio (imbracatura di sicurezza che consenta il recupero del lavoratore in caso di pericolo);
  • essere sempre vigilati da un lavoratore che sia posto all'esterno e possa essere in grado di intervenire in caso di pericolo (2).

In questo contesto, il nuovo decreto fissa i requisiti che devono avere i lavoratori per poter operare negli spazi confinati e inotlre stabilisce le procedure e le modalità di informazione nel caso in cui tali attività siano appaltate ad imprese terze o a lavoratori autonomi.

Requisiti dei lavoratori per operare in spazi confinati

Le imprese che adibiscono i propri lavoratori ad operare in spazi confinati o in ambienti con sospetto inquinamento devono:

  • utilizzare lavoratori che possiedano esperienza almeno triennale nella specifica attività per il 30% del totale del personale impegato e assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o, se con altri tipi di contratto (3), previa certificazione degli stessi (4);
  • rispettare le vigenti previsioni normative in materia di DURC;
  • applicare integralmente sia per la parte economica che per la parte normativa il contratto nazionale di lavoro del settore di appartenenza (5).

Si confermano, con maggiore puntualizzazione, gli obblighi già vigenti di:

  • adibire alle funzioni di preposto all'attività in spazi confinati solo personale in possesso di esperienza triennale;
  • applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di valutazione dei rischi, di sorveglianza sanitaria e di gestione delle emergenze pertinenti per la loro specifica attività;
  • fornire specifici dispositivi di protezione individuale, strumenti ed attrezzature idonee alla prevenzione dei rischi specifici per l'attività da effettuare, sulla base di una preventiva valutazione effettuata in considerazione del lavoro da svolgere, delle sostanze potenzialmente presenti e delle interferenze derivanti da precedenti e concomitanti attività;
  • aver informato e formato tutto il personale (6) adibito all'attività in spazi confinati sui rischi specifici connessi con l'attività stessa ed aver addestrato i lavoratori all'utilizzo dei dispositivi di protezione e delle attrezzature fornite per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'attività; la formazione deve essere stata oggetto di verifica di apprendimento e di aggiornamento periodico (7);
  • elaborare ed efficacemente attuare, dandone espressa formazione ai lavoratori, una procedura di lavoro specifica per l'attività da svolgere; la procedura deve comprendere anche la gestione del primo soccorso e dell'emergenza, prevedendo il coordinamento con il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale e dei vigili del fuoco;
  • effettuare preventivamente l'attività di addestramento di tutto il personale impiegato nelle attività in spazi confinati per l'applicazione della procedura operativa e in particolare per la parte relativa alle procedure di primo soccorso (8).

Appalto di lavoro in spazi confinati

Nel caso in cui un datore di lavoro committente decida di appaltare lavori in spazi confinati o sospetti di inquiamento a imprese o a lavoratori autonomi (9) deve:

  • verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa o del lavoratore autonomo (10);
  • verificare l'applicazione integrale di tutte le normative applicabili in materia di valutazione dei rischi, adozione delle necessarie misure di riduzione di detti rischi, incluso l'obbligo della sorveglianza sanitaria e di gestione delle emergenze;
  • esigere, in caso di affidamento dell'appalto a lavoratori autonomi o imprese familiari, l'integrale applicazionedegli obblighi previsti a loro carico, inclusi quelli relativi alla sorveglianza sanitaria e alla formazione specifica dei lavoratori (11);
  • esigere l'utilizzo di personale che sia per il 30% con esperienza triennale nell'attività in spazi confinati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o comunque, se con altri tipi di contratto, previa certificazione degli stessi (3) (4);
  • esigere che il personale utilizzato per i lavori sia debitamente informato, formato e addestrato per le attività da svolgere, incluso l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, attrezzature e strumentazioni idonee a ridurre al minimo i rischi;
  • esigere che il personale utilizzato applichi e sia addestrato ad operare secondo una specifica procedura per gli spazi confinati comprensiva della gestione delle emergenze;
  • informae i lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice (12), o i lavoratori autonomi, sui rischi esistenti negli aimbienti dove deve essere svolta l'attività, compresi quelli derivanti da precedenti utilizzi degli ambienti stessi, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; questa informazione deve essere effettuata prima dell'accesso ai luoghi oggetto dell'appalto e deve aver durata sufficiente ed adeguata e comunque non inferiore ad un giorno;
  • individuare un proprio rappresentante che abbia i seguenti requisiti:
  1. possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza;
  2. esperienza triennale nell'attività in spazi confinati;
  3. adeguato addestramento allo svolgimento dell'attività in spazi confinati con particolare riferimento alle procedure di sicurezza e di emergenza;
  4. che svolga le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività appaltate al fine di limitare i rischi derivanti dalle interferenze con quelle dell'impresa committente;
  • rispettare le vigenti previsioni normative in materia di DURC;
  • applicare integralmente sia per la parte economica che per la parte normativa il contratto nazionale di lavoro del settore di appartenenza (5).

Il ricorso al subappalto è vietato a meno che non sia esplicitamente autorizzato dal datore di lavoro committente. Il contratto di subappalto in questo caso deve essere certificato (4).

 

 

Note

(1) Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", pubblicato silla G.U. n. 260 del 8 novembre 2011.

(2) Gli articoli 66 e 121 del d.lgs. n. 81/2008 disciplinano le attività lavorative che possono essere svolte in ambienti confinati e a rischio di inquinamento. L'operatività in questi ambienti è disciplinato al punto 3 dell'allegato IV al d.lgs. n. 81/2008.

(3) Contratti "atipici" come regolati dal d.lgs. n. 276/2003 quali, ad esempio, contratti a progetto o somministrazione, ecc.

(4) La certificazione ha il compito di accertare che vi sia coerenza tra la volontà delle parti e le clausole del contratto oggetto della medesima e  può essere effettuata da alcuni soggetti individuati ai sensi del titolo VIII, capo I, del d.lgs. n. 276/2003 tra cui le Commissioni di Certificazione istituite presso le Università, gli Enti Bilaterali e le Direzioni Provinciali del Lavoro.

(5) Compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento.

(6) L'art. 2, comma 1, lettera d) del d.P.R. include esplicitamente nell'obbligo di essere informato e formato anche il datore di lavoro dell'impresa nel caso questi operi direttamente nell'attività.

(7) Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 177/2011 è prevista l'emanazione di uno specifico accordo della Conferenza Stato-Regioni che definirà i contenuti e le modalità per l'effettuazione dell'informazione e della formazione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera d).

(8) L'art. 2, comma 1, lettera f) del d.P.R. include esplicitamente nell'obbligo di essere informato e formato anche il datore di lavoro dell'impresa nel caso questi operi direttamente nell'attività.

(9) L'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 definisce gli obblighi del datore di lavoro committente di un'attività in appalto con riferimento a lavori che si svolgono presso la propria unità produttiva o comunque nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, purchè il committente abbia ladisponibilità giuridica dei luoghi oggetto dell'attività appaltata.

(10) La verifica dell'idoneità tecnico professionale è effettuata, in assenza di altre disposizioni, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008 e cioè:

  • acquisendo il certificato di iscrizione alla CCIAA dell'impresa;
  • acquisendo l'autocertificazione dell'impresa del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

(11) La'rticolo 21 del d.lgs. n. 81/2008, relativo agli obblighi delle imprese familiari e dei lavoratori autonomi impone l'obbligo di:

  • utilizzo di attrezzature idonee all'attività da svolgere (conformi ai requisiti delle attrezzature di cui al Titolo III);
  • di utilizzo di dispositivi di protezione individuale idonei a ridurre al minimo i rischi dell'attività stessa;
  • di esposizione della tessera di riconoscimento da parte dei lavoratori.

Prevede inoltre per questi lavoratori la facoltà di avvalersi della sorveglianza sanitaria e di effettuare la formazione specifica. Nel caso di lavori in spazi confinati la sorveglianza sanitaria e la formazione diventano obblighi e non più facoltà.

(12) L'art. 3, comma 1, include esplicitamente nell'obbligo di essere informato anche il datore di lavoro dell'ipresa appaltatrice, nel caso questi operi direttamente nell'attività.

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