07 novembre 2011
IN BREVE
Il previsto decreto che riordina, rivede ed integra le attività soggette a controllo da parte dei vigili del fuoco, per le quali è necessario presentare domanda di certificato di prevenzione incendi è entrato in vigore il 7 ottobre 2011. Il decreto modifica anche le procedure per la richiesta ed il rilascio del certificato di prevenzione incendi prevedendo una graduazione degli adempimenti sulla base dell'entità del rischio delle attività oggetto di controllo.
APPROFONDIMENTI
Il decreto che riorganizza la disciplina relativa al procedimento di richiesta ed ottenimento del certificato di prevenzione incendi è in vigore dal 7 ottobre 2011 (1). Il certificato di prevenzione incendi è un documento che attesta che (2):
L'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi (3) si ha per tutti i locali, le attività, i depositi e gli impianti individuati in allegato I al decreto in questione, in relazione alla detenzione e all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che potrebbero comportare, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni.
I contenuti del decreto
Il d.P.R. n. 151/2011 abroga e sosituisce i precedenti decreti (4) che contenevano l'elencazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi e le ridetermina con alcune variazioni:
L'ulteriore novità è costituita dal fatto che le attività sottoposte a controllo del vigili del fuoco, con le variazioni sopra riportate, vengono ora suddivise in 3 categorie (A, B e C) graduando gli adempimenti sulla base dell'entità del rischio delle attività stesse.
Attività rientranti in categoria A
Si tratta di attività a basso rischio, di limitata complessità strutturale, con affollamento con rilevante e con quantitativi di sostanze infiammabili, incendiabili o esplodenti limitato.
Per la prevenzione incendi di queste attività si applica una specifica regola tecnica, che viene certificata prima dell'esercizio dell'attività con SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) (25). La SCIA può essere presentata al comando provinciale tramite PEC o al SUAP o con protocollo presso gli uffici (26).
I controlli di conformità sono effettuati attraverso visite tecniche a campione da parte dei funzionari del comando dei VV.F., volte ad accertare il rispetto delle regole tecniche applicate come da SCIA e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Attività rientranti in categoria B
Si tratta di attività a rischio medio, che, rispetto a quelle di categoria A sono caratterizzate da un maggiore livello di complessità o prevedono quantitativi di materiali stoccati e manipolati superiori. Sono incluse attività per la cui prevenzione non è prevista l'applicazione di una specifica regola tecnica. Preliminarmente il professionista abilitato alla prevenzione incendi presenta un progetto sulla cui conformità il comando dei VV.F. è chiamato a pronunciarsi con una valutazione entro 60 giorni. SUccessivamente, una volta realizzato il progetto, in sede di richiesta di certificato di prevenzione incendi, la conformità dell'attività al progetto approvato viene certificata dal professionista tramite SCIA (25).
I controlli di conformità sono effettuati attraverso visite tecniche a campione da parte dei funzionari del comando dei VV.F., volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dal progetto e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Per i progetti di particolare complessità può essere richiesto al comando dei VV.F. il rilascio del nulla osta di fattibilità a seguito dell'esame preliminare del progetto e visite tecniche nel corso della relaizzazione dell'opera stessa.
Attività rientrati i categoria C
Si tratta di attività a rischio elevato sia per complessità che per quantità di materiale stoccato e manipolato. Preliminarmente il professionista abilitato alla prevenzione incendi presenta un progetto sulla cui conformità il comando dei VV.F. è chiamato a pronunciarsi con una valutazione entro 60 giorni.
La conformità dell'attività al progetto approvato viene certificata dal professionista tramite SCIA e viene contestualmente richiesto il sopralluogo di verifica (27).
I controlli di conformità sono effettuati attraverso visite tecniche da parte dei funzionari del comando dei VV.F., volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dal progetto e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. A seguito della visita viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi (27).
Per i progetti di particolare complessità può essere richiesto al comando dei VV.F. il rilascio del nulla osta di fattibilità a seguito dell'esame preliminare del progetto e visite tecniche nel corso della realizzazione dell'opera stessa.
Durata dei certificati di prevenzione incendi
Il decreto stabilisce che i certificati di prevenzione incendi, ottenuti tramite SCIA, per le attività di categoria A e B, ed espressi con specifico provvedimento, per le attività di categoria C, hanno durata quinquennale e la richiesta di rinnovo va presentata dal titolare dell'attività, prima della scadenza dei 5 anni, tramite l'attestazione di rinnovo periodico e contestuale dichiarazione di assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio.
Per le attività rientranti in categoria A e , è quindi necessario che i titolari tengano monitorata la scadenza (datadi ricevuta della SCIA) entro la quale richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, poichè non saranno più in possesso di un documento riportante la data di scadenza.
Hanno invece durata decennale i certificati relativi alle seguenti attività:
I certificati di prevenzione incendi già rilasciati alla data di entrata in vigore del d.P.R. si conformeranno alla nuova disciplina alla scadenza degli stessi.
Qualora i titolari delle attività oggetto di prevenzione incendi siano in possesso di un certificato senza scadenza (c.d. "una tantum") o per il quale il nuovo decreto prevede una scadenza decennale, sono tenuti a richiedere il rinnovo secondo il seguente calendario:
Note
(1) il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" da anche attuazione al d.lgs. n. 13972006 "Riazzetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del corpo nazionale dei VV.F., a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229", ed in particolare all'articolo 16, comma 1.
(2) il certificato di prevenzione incendi è definito all'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 139/2006.
(3) l'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 139/2006 sanziona l'omessa richiesta di tale certificato, o l'omessa richiesta del suo rinnovo, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 258 ad € 2.582.
(4) d.P.R. n. 689/1959 e d.m. 16 febbraio 1982.
(5) prima la soglia era di 50 Nmc/h - attività 1.
(6) prima rientravano nell'obbligo solo se vi erano presenti > 100 persone - attività 67 ex attività 85.
(7) prima erano soggetti all'bbligo le aziende e gli uffici con oltre 500 occupati (ex attività 89), ora l'obbligo parte dal conteggio dell'affollamento e da 300 presenze - attività 72.
(8) prima l'obbligo per le autorimesse derivava dal numero dei veicoli (> 9) - ex attività 92 - ora rileva la superficie > 300 mq - attività 75.
(9) per gli edifici civili ora rileva l'altezza antincendio - attività 77, mentre prima rilevava l'altezza in gronda - ex attività 94.
(10)attività 18.
(11) attività 25.
(12) attività 42.
(13) attività 48.
(14) attività 50.
(15) attività 51.
(16) attività 52.
(17) attività 56.
(18) attività 57.
(19) attività 63.
(20) attività 64.
(21) attività 51.
(22) attività 65 e 69.
(23) attività 66.
(24) ex attività 95 ora non più soggetta ad obbligo di certificato di prevenzione incendi.
(25) la SCIA è un documento sostitutivo del provvedimento del certificato di prevenzione incend che si presenta con le modalità dell'autocertificazione, come previsto dall'art. 19 della L. 241/1990 e la ricevuta della SCIA costituisce titolo autorizzatorio ad esercire l'attività di prevenzione incendi.
(26) un futuro decreto stabilirà i documenti da allegare alla SCIA. In attesa del previsto decreto, rimane valida la documentazione prevista dal d.m. 4 maggio 1990 per quanto pertitente.
(27) fermi restando i requisiti e le caratteristiche della SCIA, nel caso delle attività di categoria C, a differenza delle altre, la SCIA non sostituisce il certificato di prevenzione incendi.