26 gennaio 2012
I contenuti minimi, la durata e le modalità di formazione per i datori di lavoro che direttamente assumono l'incarico di RSPP sono stati definiti e disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni pubblicato l'11 gennaio 2012.
APPROFONDIMENTI
Inquadramento normativo
L'accordo Stato-Regioni (1) che disciplina i contenuti della formazione per i datori di lavoro che assumono direttamente l'incarico di RSPP, è previsto dal "testo unico" sulla sicurezza (2).
Il "testo unico" consente ai datori di lavoro di assumere direttamente il ruolo di RSPP se si tratta di:
La formazione per questi datori di lavoro è disposta con durata minima di 16 ore e massima di 48 ore dallo stesso "testo unico" (4).
Durata dei corsi
L'accordo dispone una differenziazione di durata dei corsi di formazione dei i datori di lavoro sulla base della diversa graduazione di rischio definita secondo il settore di appartenenza, determinato con la classificazione ATECO 2002 e 2007, a seconda dell'attività svolta dall'azienda, come riportato nella tabella dell'allegato II al provvedimento.
La durata è quindi associata al livello di rischio:
| Rischio | Durata del corso di formazione |
| Basso | 16 ore |
| Medio | 32 ore |
| Alto | 48 ore |
Contenuti del corso
I corsi sono articolati in 4 moduli, i cui contenuti vanno approfonditi con differente durata in base al livello di rischio del settore di appartenenza e si articolano in:
Organizzazione dei corsi e metodologia di insegnamento
I corsi devono rispettare i seguenti requisiti:
Per quanto riguarda la metodologia di insegamento, verranno privilegiate metodologie interattive con un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni e lavori di gruppo, basate sul problem solving applicato a simulazioni e problemi specifici.
Alle condizioni contenute nell'allegato I all'accordo sarà possibile utilizzare la modalità dell'e-learning per la frequenza dei moduli 1 - normativo e 2 - gestionale.
Valtuazione e certificaizone dei corsi
Al trmine del percorso formativo, che deve essere almeno del 90% del monte ore, viene effettuata una verifica dell'apprendimento che consiste in test obbligatori o in un colloquio. La verifica è condotta dal responsabile del progetto formativo o da un docente delegato. L'eventuale non superamento dell prova non consente il rilascio dell'attestato: in tale previsione, il responsabile del progetto deve definire le modalità di recupero dell prova non superata.
Soggetti formatori e requisiti dei docenti
Sono soggetti formatori del ocrso di formaizone e dei corsi di aggiornamento:
Per quanto attiene ai requisiti dei docenti, in attesa dell'elaborazione da parte della Commissione Consultiva permanente dei criteri di qualificazione del formatore per la sicurezza (5), i docenti devono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di docenza, o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Aggiornamento
L'aggiornamento ha periodicità quinquennale e preferibilmente va distribuito ell'arco del quinquennio; decorre dalla data di pubblicazione dell'accordo, 11 gennaio 2012. La durata dell'aggiornamento varia in funzione del rivello di rischio:
| Rischio | Durata dell'aggiornamento |
| Basso | 6 ore |
| Medio | 10 ore |
| Alto | 14 ore |
Crediti formativi
Sono esclusi dagli obblighi di frequenza del corso di formazione previsti dall'accordo:
Obblighi formativi in caso di nuova attività
Nel caso di inizio di nuova attività, il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di RSPP deve completare il percorso formativo entro 90 giorni dall'inizio dell'attività stessa.
Note
(1) "Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81." Gazzetta Ufficlae n. 8 del 11 gennaio 2012.
(2) l'art. 34, comma 2, del d.lgs. 81/2008 prevede la definizione da parte della COnferenza Stato-Regioni dei contenuti e dell'articolazione della formazione destinata ai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP all'interno delle loro aziende.
(3)l'allegato II al titolo I del d.lgs. 81/2008 definisce i casi in cui è consentito lo volgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, escludendo da questo elenco:
(4) art. 34, comma 2, del d.lgs. 81/2008.
(5) d.lgs. 81/2008, art. 6, comma 8, lettera mbis.
(6) D.M. 16 gennaio 1997, art. 3 "Formazione dei daotri di lavoro - I contenuti della formazione dei daotri di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del RSPP sono i seguenti:
(7) d.lgs. 62/1994, art. 95 - Norma transitoria.
(8) l'accordo 26 gennaio 2006 stabilisce il percorso formativo per i RSPP differenziandolo il 3 moduli: modulo A, B e C.
(9) l'accordo parla impropriamente di "data di entrata in vigore", non prevista per questo tipo di disposizione. Pertanto, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero, indichiamo la data di pubblicazione come termine di riferimento.