26 gennaio 2012

Sicurezza sul lavoro: emanata la disciplina relativa ai contenuti e alla durata della formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP.

  • IN BREVE

I contenuti minimi, la durata e le modalità di formazione per i datori di lavoro che direttamente assumono l'incarico di RSPP sono stati definiti e disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni pubblicato l'11 gennaio 2012.

 

APPROFONDIMENTI

Inquadramento normativo

L'accordo Stato-Regioni (1) che disciplina i contenuti della formazione per i datori di lavoro che assumono direttamente l'incarico di RSPP, è previsto dal "testo unico" sulla sicurezza (2).

Il "testo unico" consente ai datori di lavoro di assumere direttamente il ruolo di RSPP se si tratta di:

  • aziende artigiane ed industriali che occupano fino a 30 addetti;
  • aziende agricole e zootecniche che occupano fino a 30 addetti;
  • aziende della pesca che occupano fino a 20 addetti;
  • altre aziende che occupano fino a 200 addetti (3).

La formazione per questi datori di lavoro è disposta con durata minima di 16 ore e massima di 48 ore dallo stesso "testo unico" (4).

Durata dei corsi

L'accordo dispone una differenziazione di durata dei corsi di formazione dei i datori di lavoro sulla base della diversa graduazione di rischio definita secondo il settore di appartenenza, determinato con la classificazione ATECO 2002 e 2007, a seconda dell'attività svolta dall'azienda, come riportato nella tabella dell'allegato II al provvedimento.

La durata è quindi associata al livello di rischio:

Rischio Durata del corso di formazione
Basso 16 ore
Medio 32 ore
Alto 48 ore

Contenuti del corso

I corsi sono articolati in 4 moduli, i cui contenuti vanno approfonditi con differente durata in base al livello di rischio del settore di appartenenza e si articolano in:

  • Modulo 1 - Normativo-giuridico;
  • Modulo 2 - Gestionale: gestione ed organizzazione della sicurezza;
  • Modulo 3 - Tecnico: individuazione e valutazione dei rischi;
  • Modulo 4 - Relazionale: formazione e consultazione dei lavoratori.

Organizzazione dei corsi e metodologia di insegnamento

I corsi devono rispettare i seguenti requisiti:

  • individuazione del responsabile del progetto formativo, che può coincidere con il docente;
  • numero massimo di partecipanti per singolo corso pari a 35;
  • tenuta del registro presenze da parte del soggetto che realizza il corso (responsabile del corso o docente);
  • obbligo di frequenza di almeno il 90% delle ore.

Per quanto riguarda la metodologia di insegamento, verranno privilegiate metodologie interattive con un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni e lavori di gruppo, basate sul problem solving applicato a simulazioni e problemi specifici.

Alle condizioni contenute nell'allegato I all'accordo sarà possibile utilizzare la modalità dell'e-learning per la frequenza dei moduli 1 - normativo e 2 - gestionale.

Valtuazione e certificaizone dei corsi

Al trmine del percorso formativo, che deve essere almeno del 90% del monte ore, viene effettuata una verifica dell'apprendimento che consiste in test obbligatori o in un colloquio. La verifica è condotta dal responsabile del progetto formativo o da un docente delegato. L'eventuale non superamento dell prova non consente il rilascio dell'attestato: in tale previsione, il responsabile del progetto deve definire le modalità di recupero dell prova non superata.

Soggetti formatori e requisiti dei docenti

Sono soggetti formatori del ocrso di formaizone e dei corsi di aggiornamento:

  • le regioni o province autonome, anche mediante le proprie strutture tecniche (SL, ecc.);
  • le università e le scuole di dottorato;
  • l'INAIL; 
  • il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • le scuole superiori della Pubblica Amministrazione;
  • le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione;
  • gli enti bilaterali e gli organismi paritetici;
  • i fondi interprofessionali di settore;
  • gli ordini e i collegi rofessionali del settore specifico di riferimento.

Per quanto attiene ai requisiti dei docenti, in attesa dell'elaborazione da parte della Commissione Consultiva permanente dei criteri di qualificazione del formatore per la sicurezza (5), i docenti devono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di docenza, o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Aggiornamento

L'aggiornamento ha periodicità quinquennale e preferibilmente va distribuito ell'arco del quinquennio; decorre dalla data di pubblicazione dell'accordo, 11 gennaio 2012. La durata dell'aggiornamento varia in funzione del rivello di rischio:

Rischio Durata dell'aggiornamento
Basso 6 ore
Medio 10 ore
Alto 14 ore

Crediti formativi

Sono esclusi dagli obblighi di frequenza del corso di formazione previsti dall'accordo:

  • i datori di lavoro che dimostrino di aver avuto una formazione conforme all'art. 3 del d.M. 16 genaio 1997 (6), ma con obblgo di aggiornamento entro l'11 fennaio 2014;
  • i datori di lavoro esonerati dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione in quanto ricoprono il ruolo di RSPP da un periodo atecedente il 31 dicembre 1996 (7), ma con l'obbligo di aggiornamento entro l'11 gennaio 2014;
  • i datori di lavoro che abbiano frequentato i corsi per RSPP ai sensi dell'Accordo Stato-egioni del 26 gennaio 2006 (8), sempre che il macrosettore di rischio per cui è avvenuta la formazione del Modulo B corrisponda a quello dell'azienda, qualora la formazione sia avventua per un rischio più elevato, questa si ritiene valida in quanto comprensivo del rischio più basso;
  • i datori di lavoro che frequentano, entro l'11 luglio 2012, corsi di formazione documentalmente e formalmente approvati (ad es. da enti di formaizone, soggetti terzi, ecc.) alla data dell'11 gennaio 2012 (9), rispettosi dei contenuti e della durata di cui al D.M. 16 gennaio 1997 (6).

Obblighi formativi in caso di nuova attività

Nel caso di inizio di nuova attività, il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di RSPP deve completare il percorso formativo entro 90 giorni dall'inizio dell'attività stessa.

 

Note

(1) "Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81." Gazzetta Ufficlae n. 8 del 11 gennaio 2012.

(2) l'art. 34, comma 2, del d.lgs. 81/2008 prevede la definizione da parte della COnferenza Stato-Regioni dei contenuti e dell'articolazione della formazione destinata ai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP all'interno delle loro aziende.

(3)l'allegato II al titolo I del d.lgs. 81/2008 definisce i casi in cui è consentito lo volgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, escludendo da questo elenco:

  • le aziende industriali ("a rischio di incidente rilevante") di cui al d.lgs. 334/99;
  • le centrali termoelettriche;
  • gli impianti e i laboratori nucleari;
  • le aziende strattive e altre attività minerarie;
  • le aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

(4) art. 34, comma 2, del d.lgs. 81/2008.

(5) d.lgs. 81/2008, art. 6, comma 8, lettera mbis.

(6)  D.M. 16 gennaio 1997, art. 3 "Formazione dei daotri di lavoro - I contenuti della formazione dei daotri di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del RSPP sono i seguenti:

  • il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
  • gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
  • la tutela assicurativa, le statistiche e il registro degli infortuni;
  • i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
  • appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
  • la valutazione dei rischi;
  • i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
  •  i dispositivi di protezione individuale;
  • la prevenzione incendi e i piani di emergenza;
  • la prevenzione sanitaria;
  • l'informazione minima dei corsi per i datori di lavoro e di 16 ore."

(7) d.lgs. 62/1994, art. 95 - Norma transitoria.

  1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).

(8) l'accordo 26 gennaio 2006 stabilisce il percorso formativo per i RSPP differenziandolo il 3 moduli: modulo A, B e C.

(9) l'accordo parla impropriamente di "data di entrata in vigore", non prevista per questo tipo di disposizione. Pertanto, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero, indichiamo la data di pubblicazione come termine di riferimento.

 

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