25 gennaio 2012
IN BREVE
I contenuti minimi, la durata e le modalità di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per i lavoratori e i preposti sono stati definiti e disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni pubblicato l'11 gennaio 2012.
APPROFONDIMENTI
Inquadramento normativo
L'Accordo Stato-Regioni (1) che disciplina la formazione per i lavoratori e i preposti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è previsto dal "testo unico" sulla sicurezza (2). Il decreto legislativo sancisce già l'obbligatorietà della formazione per i lavoratori e i preposti (3), peraltro rinviando ad un successivo provvedimento la definizione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione solo per i lavoratori.
La formazione disciplinata dall'accordo riguarda la formazione generale di settore prevista dal titolo Idel d.lgs. 81/2008, e quella generale prevista nei successivi titoli; rimane invece esclusa quella relativa a mansioni o ad attrezzature particolari o disciplinata da altre norme (4). La formazone e l'eventuale addestramento per particolari rischi di cui ai titoli successivi al primo integrano la formazione disciplinata dall'accordo.
organizzazione della formazione
I percorsi formativi dei lavoratori devono essere seguiti anche dai preposti, per i quali poi è prevista una specifica ulteriore formazione.
I corsi potranno essere svolti sia in aula che nel luogo di lavoro; il datore di lavoro dovrà chiedere la collaborazione degli enti bilaterali o degli organismi paritetici (5), dove presenti, e seguire le indicazioni eventualmente fornite da tali organismi. Se il datore di lavoro non riceve riscontro dagli organismi paritetici alla richiesta di collaborazione entro 15 gironi, procede alla realizzazione della formazione.
In ciascun corso dovrà essere previsto:
per i lavoratori stranieri deve essere effettuata preventivamente una verifica della comprensione della lingua e durante il corso deve essere prevista la presenza di un mediatore culturale.
Requisiti dei docenti
In attesa dell'elaborazione da parte della commissione consultiva permanente dei criteri di qualificazione del formatore per la sicurezza (6), i docenti devono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di docenza, o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale può consistere nello svolgimento per un triennio dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, svolto anche direttamente da parte del datore di lavoro.
Metodologia di insegnamento/apprendimento
Per quanto attiene la metodologia di insegnamento, sono da privilegiare metodologie interattive con un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni e lavori di gruppo, basate sul problem solving applicato a simulazioni e problemi specifici.
Formazione dei lavoratori
Il percorso formativo dei lavortori può essere, facoltativamente, anche quello destinato ai collaboratori familiari e ai lavoratori autonomi (7). La formazione si articola in due moduli distinti:
La tabella seguente riepiloga la durata minima della formazione in base alla classificazione dell'azienda:
| Livello di rischio (Allegato II) | Formazione generale | Formazione specifica | Totale |
| Rischio basso | 4 ore | 4 ore | 8 ore |
| Rischio medio | 4 ore | 8 ore | 12 ore |
| Rischio alto | 4 ore | 12 ore | 16 ore |
Le durate indicate sono da intendersi minime: viene fatta salva la contrattazione collettiva, eventuali specifiche procedure aziendali o settoriali, laddove abbiano disposto durate maggiori.
Contenuti della formazione per i lavoratori
| Formazione generale | concetti di rischio-danno-prevenzione-protezione-organizzazione della prevenzione aziendale-diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali-orgai di vigilanza, controllo e assistenza |
| Formazione specifica (declinata sulla base dell'effettiva presenza dei rischi) | rischi infortuni-meccanici generali-elettrici generali-macchine-attrezzature-cadute dall'alto-rischi da esplosione-rischi chimic-nebbie-oli-fumi-vapori-polveri-etichettatura-rischi cancerogeni, biologici e fisici-rumore-vibrazioni-radiazioni-microclima e illuminazione-videoterminali-dpi-organizzazione del lavoro-ambienti di lavoro-stress lavoro correlato-movimentazione manuale dei carichi-movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)-segnaletica-emergenze-le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico-procedure esodo e incendi-procedure organizzative e primo soccorso-incidenti e infortuni mancati-altri rischi |
I percorsi formativi possono essere differenziati all'interno della medesima azienda: i lavoratori che, a prescindere dal livello di rischio dell'azienda, non svolgono mansioni che comportano la loro presenza, anche saltuaria nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi previsti per il rischio basso (9).
Al termine della formazione non è prevista la verifica di apprendimento. La formazione è documentata con attestati di frequenza rilasciati dagli organizzatori dei corsi, che possono essere anche gli stessi datori di lavoro, a seguito della frequenza di almeno il 90% del monte ore.
Formazione dei preposti
Va premesso che le disposizioni dell'accordo circa la formazione dei preposti sono solo indicative, in quanto non esplicitamente previste dal d.lgs. 81/2008.
Per i preposti (10) l'accordo prevede una formazione aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori, con la frequenza di un ulteriore modulo della durata di 8 ore. Al termine del modulo va effettuata una verifica di apprendimento con u colloquio o un test, e rilasciato il relativo attestato.
Contenuti della formazione aggiuntiva dei preposti
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Crediti formativi
Il modulo di formazione generale dei lavoratori della durata di 4 ore costituisce credito formativo permanente.
Il modulo relativo alla formazione dei preposti costituisce credito formativo permanente; va rivista la formazione in caso di cambiamento del settore di operatività.
Per quanto riguarda la formazione di settore dei lavoratori della durata varabile di 4 ore, rischio basso; 8 ore, rischio medio; 12 ore, rischio alto, si distinguono i seguenti casi:
| Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con destinazione: | Formazione specifica |
| In un'azienda del medesimo comparto | Riconoscimento della formazione effettuata |
| In un'azienda di un settore produttivo diverso | Obbligo di ripetizione della formazione specifica riferita al nuovo settore |
| Nella medesima azienda multiservizi se la nuova mansione comporta rischi derivanti da settori diversi | Obbligo di integrazione con un modulo attinente ai rischi del nuovo settore |
| Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi | Obbligo di ripetizione della formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione |
Aggiornamento
Per i lavoratori l'obbligo di aggiornamento ha cadenza quinquennale, di durata minima di 6 ore in un quinquennio.
L'aggiornamento deve riguardare temi legati a significative evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti riguardanti:
Per i preposti l'obbligo di aggiornamento ha cadenza quinquennale, di durata minima di 6 ore.
I contenuti del modulo di aggiornamento devono essere riferiti agli specifici compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti dell'aggiornamento non comprendono la formazione obbligatoria in caso di cambiamento/trasferimento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie.
Disposizioni transitorie
Il datore di lavoro invia i preposti a corsi di formazione coerenti con l'accordo in modo che essi concludano il percorso formativo entro i 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo (cioè entro l'11.07.2013).
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi anteriormente o, se ciò non è possibile, contestualmente all'assunzione in modo da completare il percorso formativo entro 60 giorni dall'assunzione.
I cosi di formazione formalmente e documentalmente approvati (ad es. da una struttura dell'azienda, da enti di formazione, da soggetti terzi, ecc.) alla data dell'11 gennaio 2012 (11), rispettosi delle previsioni normative, vigenti prima della pubblicazione dell'accordo e delle eventuali indicazioni peviste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, e durata dove disciplina (12), sono ritenuti conformi se sono svolti entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo stesso (entro l'11.01.2013).
Formazione pregressa
Fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i corsi di cui all'accordo i lavoratori e i preposti per i quali il datore di lavoro comprovi di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo (11.01.2012) una formazione che rispetti le previsioni normative, vigenti prima della pubblicazione dell'accordo stesso, e le indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, per quanto riguarda contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, e durata, dove disciplinata (12).
Nel caso in cui tale formazione pregressa sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo, l'obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'accordo (entro l'11.01.2013).
La formazione aggiuntiva per il preposto dovrà concludersi entro il termine di 12 mesi dalla pubblicazione dell'accordo (13).
E-learning
E' consentito erogare la formazione con la modalità e-learning, qualora ricorrano le condizioni dettagliate nell'allegato I all'accordo, con riferimento alla sede e alla strumentazione, al programma e al materiale didattico, alla presenza dell'e-tutor, alla possibilità di valutazione delle prove, di tracciamento delle connessioni, ecc.
La modalità e-learning è espressamente esclusa per:
Sanzioni
Il datore di lavoro che non fornisce adeguata e sufficiente formazione ai lavoratori è punito con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da e 1.200 a € 5.200.
Il preposto che non partecipa ai programmi di formazione è punito con l'arresto fino a 1 mese o con l'ammenda da € 200 ad € 800.
Il lavoratore che non partecipa ai programmi di formazione è punito con l'arresto fino a 1 mese o con l'ammenda da € 200 ad € 600.
Note
(1) "Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11.01.2012
(2) d.lgs. 81/2008, art. 37, comma 2
(3) Per i lavoratori l'obbligo è stabilito all'art. 37, comma 1: "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
Per i preposti l'obbligo è stabilito all'art. 37, comma 7: "I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:
(4) l'art. 37, comma 3, del d.lgs. 81/2008, prevede espressamente una distinta formazione per i rischi specifici presenti in azienda; i rischi e le mansioni che invece richiedono particolare formazione ed addestramento sono esclusi dal percorso formativo dell'accordo.
(5) l'art. 37, comma 12, del d.lgs. 81/2008, prevede la richiesta da parte del datore di lavoro della collaboraizone degli organismi paritetici nella formazione dei lavoratori. L'organismo paritetico regionale del Veneto sta predisponendo una procedura per la richiesta di collaborazione agli organismi paritetici provinciali da parte dei datori di lavoro.
(6) d.lgs. 81/2008, art. 6, comma 8, lettera m-bis.
(7) come previsto all'art. 21, comma 2, del d.lgs. 81/2008.
(8) d.lgs. 81/2008, art. 21, comma 1 - I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoraotri autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.
(9) la presenza saltuaria deve intendersi finalizzata a svolgere un'attività operativa nei reparti produttivi e non solo il transito.
(10) d.lgs. 81/2008, art. 2, comma 1, lett. e), "preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
(11) l'accordo parla impropriamente di "data di entrata in vigore", non prevista per questo tipo di disposizione. Pertanto, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero, indichiamo la data di pubblicazione dome termine di riferimento.
(12) si ricorda che i contenuti della formazione dei lavoratori e dei preposti, prima delle indicazioni fornite dall'Accordo Stato-Regioni, era disciplinato solo dall'art. 37 del d.lgs. 81/2008 per quanto riguarda i contenuti e le modalità. Nel d.lgs. 81/2008 non è disciplinata la durata, che peralntro non è disciplinata nemmeno nei contratti collettivi nazionali maggiormente diffusi.
Il CCNL dell'edilizia (industria) - art. 91 - del 2010 prevede una formazione dei lavoratori della durata di 16 ore.
Il CCNL delle imprese portuali - art. 58 - del 2005 prevede una fromazione dei lavoratori declinata secondo le seguenti durate:
- 8 ore per mansioni amministrative;
- 16 ore per mansioni tecnico-operative;
-24 ore per mansioni operative e di manutenzione.
(13) vi è una contradditorietà tra il periodo transitorio di 18 mesi concesso per la formazione dei preposti non precedentemente formati e i 12 mesi concessi in caso di riconoscimento della formazione pregressa per la parte relativa ai lavoratori.