26 gennaio 2012
IN BREVE
I contenuti minimi, la durata e le modalità di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per i dirigenti sono stati definiti e disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni pubblicato l'11 gennaio 2012.
APPROFONDIMENTI
Inquadramento normativo
L'Accordo Stato-Regioni (1) che disciplina la formazione per i lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, contiene alcune disposizioni specifiche per quanto attiene la formazione dei dirigenti, come definiti nel Testo Unico (2).
Il decreto legislativo sancisce già l'obbligatorietà della formazione dei dirigenti e non prevede alcun ulteriore provvedimento che la disciplini. Per quanto facoltativa, quindi, l'applicazione dell'accordo nei confronti dei dirigenti costituisce corretta attuazione per quanto attiene alla loro formazione specifica (3).
Organizzazione della formazione
In ciascun corso dovrà essere previsto:
Per i lavoratori stranieri deve essere prevista una preventiva verifica della comprensione della lingua e la presenza di un mediatore culturale.
L'effettuazione dei corsi dovrà prevedere la preventiva consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.
Requisiti dei docenti
In attesa dell'elaborazione da parte della Commissione Consultiva permanente dei criteri di qualificzione del formatore per la sicurezza (4), i docenti devono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di docenza, o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale può consistere nello svolgimento per un triennio dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione eprotezione, svolto anche direttamente da parte del datore di lavoro.
Metodologia di insegnamento/apprendimento
Per quanto attiene alla metodologia di insegnamento, sono da privilegiare metodologie interattive con un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni e lavori di gruppo, basate sul problem solving applicato a simulazioni e problemi specifici.
Formazione dei dirigenti
La formazione, della durata complessiva minima di 16 ore, è strutturata in 4 moduli secondo lo schema riassunto nella tabella seguente:
| MODULO 1. GIURIDICO-NORMATIVO |
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| MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA |
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| MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI |
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| MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI |
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La formazione per i dirigenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I (cfr. allegato) potrà avvenire anche in modalità e-learning.
Alla conclusione del corso, previa frequenza ad ameno il 90% delle ore, è previsto un test di verifica da effettuarsi mediante test o colloquio.
Attestati
Gli attestati, rilasciati all'atto del superamento della prova finale, devono contenere i seguenti elementi:
Aggiornamento
Per i dirigenti l'obbligo di aggiornamento ha cadenza quinquennale, di durata minima di 6 ore.
I contenuti del modulo di aggiornamento devono essere riferiti agli specifici compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti dell'aggiornamento non comprendono la fromazione obbligatoria in caso di cambiamento/traferimento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature e tecnologie.
Disposizioni transitorie
Il datore di lavoro invia i dirigenti a corsi di formazione coerenti con l'accordo in modo che concludano il percorso formativo entro 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo stesso (cioè entro l'11.07.2013).
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi anteriormente o, se ciò non è possibile, contestualmente all'assunzione in modo da completare il percorso formativo entro 60 giorni dall'assunzione.
I corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati (ad es. da una struttura dell'azienda, da enti di formazione, da soggetti terzi, ecc.) alla data dell'11 gennaio 2012 (5), rispettosi delle previsioni normative, vigenti primadella pubblicazione dell'accordo e delle eventuali indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, e durata dove disciplinata (6), sono ritenuti conformi se sono svolti entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo stesso (entro l'11 gennaio 2013).
Formazione pregressa
Fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sonno tenuti a frequentare i corsi di cui all'accordo i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo (11.01.2012) una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 (7) effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (8).
Note
(1) "Accordo tra ilMinistro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, el regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. 9 april 2008, n. 81" Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012.
(2) d.lgs. 81/2008, art. 2, comma 1, lett. d), "dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".
(3) d.lgs. 81/2008, art. 37, comma 7: "I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I contenuti della formazione cui al presente comma comprendono:
(4) d.lgs. 81/2008, art. 6, comma 6, lett. mbis.
(5) l'accordo parla impropriamente di "data di entrata in vigore", non prevista per questo tipo di idsposizione. Pertanto, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero, indichiamo la data di pubblicazione come termine di riferimento.
(6) si ricorda che i contenuti della formazione dei dirigenti era disciplinato solo dall'art. 37, comma 7, del d.lgs. 81/2008 per quanto riguarda i contenuti e le modalità. Nel d.lgs. 81/2008 non è disciplinata la durata, che peraltro non èdisciplinata nemmeno nei ontratti collettivi nazionali maggiormente diffusi.
(7) D.M. 16 gennaio 1997, art. 3 "Formazione dei datori di lavoro - I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:
La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di 16 ore."
(8) Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006, pubblicato sulla G.U. 37 del 14 febbraio 2006.