26 gennaio 2012

Sicurezza sul lavoro: emanata la disciplina relativa ai contenuti e alla durata ella formazione destinata ai dirigenti

IN BREVE

I contenuti minimi, la durata e le modalità di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per i dirigenti sono stati definiti e disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni pubblicato l'11 gennaio 2012.

 

APPROFONDIMENTI
Inquadramento normativo

L'Accordo Stato-Regioni (1) che disciplina la formazione per i lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, contiene alcune disposizioni specifiche per quanto attiene la formazione dei dirigenti, come definiti nel Testo Unico (2).

Il decreto legislativo sancisce già l'obbligatorietà della formazione dei dirigenti e non prevede alcun ulteriore provvedimento che la disciplini. Per quanto facoltativa, quindi, l'applicazione dell'accordo nei confronti dei dirigenti costituisce corretta attuazione per quanto attiene alla loro formazione specifica (3).

Organizzazione della formazione

In ciascun corso dovrà essere previsto:

  • un soggetto organizzatore, che potrà essere anche il datore di lavoro;
  • un responsabile del progetto formativo, che può essere il docente stesso;
  • l'elenco dei nominativi dei docenti;
  • un numero di partecipanti non superiore a 35 unità;
  • il registro delle presenze dei partecipanti;
  • l'obbligatorietà della frequenza ad almeno il 90% delle ore;
  • la declinazione dei contenuti tenendo presente le differenze di genere, età, provenienza e lingua, nonchè quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Per i lavoratori stranieri deve essere prevista una preventiva verifica della comprensione della lingua e la presenza di un mediatore culturale.

L'effettuazione dei corsi dovrà prevedere la preventiva consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Requisiti dei docenti

In attesa dell'elaborazione da parte della Commissione Consultiva permanente dei criteri di qualificzione del formatore per la sicurezza (4), i docenti devono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di docenza, o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale può consistere nello svolgimento per un triennio dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione  eprotezione, svolto anche direttamente da parte del datore di lavoro.

Metodologia di insegnamento/apprendimento

Per quanto attiene alla metodologia di insegnamento, sono da privilegiare metodologie interattive con un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni e lavori di gruppo, basate sul problem solving applicato a simulazioni e problemi specifici.

Formazione dei dirigenti

La formazione, della durata complessiva minima di 16 ore, è strutturata in 4 moduli secondo lo schema riassunto nella tabella seguente:

MODULO 1. GIURIDICO-NORMATIVO
  • sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
  • gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
  • soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
  • delega di funzioni;
  • la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
  • la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex d.lgs. 231/2001, e s.m.i.;
  • i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
  • modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, d.lgs. 81/2008);
  • gestione della documentazione tecnico-amministrativa;
  • obblighi connessi ai contratti di applato o d'opera o di somministrazione;
  • organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
  • modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3bis dell'art. 18 del d.lgs. 81/2008;
  • ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
  • criteri e strumenti per lindividuazione e la valutazione dei rischi;
  • il rischio da stress lavoro-correlato;
  • il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
  • il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
  • le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
  • la considerazione degli infortuni mancati e delle risutlanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
  • i dispositivi di protezione individuale;
  • la sorveglianza sanitaria.
MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
  • competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
  • importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
  • tecniche di comunicazione;
  • lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
  • consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicruezza;
  • natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La formazione per i dirigenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I (cfr. allegato) potrà avvenire anche in modalità e-learning.

Alla conclusione del corso, previa frequenza ad ameno il 90% delle ore, è previsto un test di verifica da effettuarsi mediante test o colloquio.

Attestati

Gli attestati, rilasciati all'atto del superamento della prova finale, devono contenere i seguenti elementi:

  • indicazione del soggetto organizzatore del corso;
  • normativa di riferimento;
  • dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
  • specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispendabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
  • periodo di svolgimento del corso;
  • firma.

Aggiornamento

Per i dirigenti l'obbligo di aggiornamento ha cadenza quinquennale, di durata minima di 6 ore.

I contenuti del modulo di aggiornamento devono essere riferiti agli specifici compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti dell'aggiornamento non comprendono la fromazione obbligatoria in caso di cambiamento/traferimento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature e tecnologie.

Disposizioni transitorie

Il datore di lavoro invia i dirigenti a corsi di formazione coerenti con l'accordo in modo che concludano il percorso formativo entro 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo stesso (cioè entro l'11.07.2013).

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi anteriormente o, se ciò non è possibile, contestualmente all'assunzione in modo da completare il percorso formativo entro 60 giorni dall'assunzione.

I corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati (ad es. da una struttura dell'azienda, da enti di formazione, da soggetti terzi, ecc.) alla data dell'11 gennaio 2012 (5), rispettosi delle previsioni normative, vigenti primadella pubblicazione dell'accordo e delle eventuali indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, e durata dove disciplinata (6), sono ritenuti conformi se sono svolti entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo stesso (entro l'11 gennaio 2013).

Formazione pregressa

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sonno tenuti a frequentare i corsi di cui all'accordo i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo (11.01.2012) una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 (7) effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (8).

 

 Note

(1) "Accordo tra ilMinistro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute,  el regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. 9 april 2008, n. 81" Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012.

(2) d.lgs. 81/2008, art. 2, comma 1, lett. d), "dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".

(3) d.lgs. 81/2008, art. 37, comma 7: "I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I contenuti della formazione cui al presente comma comprendono:

  1. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  2. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  3. valtuazione dei rischi;
  4. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione."

(4) d.lgs. 81/2008, art. 6, comma 6, lett. mbis.

(5) l'accordo parla impropriamente di "data di entrata in vigore", non prevista per questo tipo di idsposizione. Pertanto, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero, indichiamo la data di pubblicazione come termine di riferimento.

(6) si ricorda che i contenuti della formazione dei dirigenti era disciplinato solo dall'art. 37, comma 7, del d.lgs. 81/2008 per quanto riguarda i contenuti e le modalità. Nel d.lgs. 81/2008 non è disciplinata la durata, che peraltro non èdisciplinata nemmeno nei ontratti collettivi nazionali maggiormente diffusi.

(7) D.M. 16 gennaio 1997, art. 3 "Formazione dei datori di lavoro - I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

  1. il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
  2. gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
  3. la tutela assicurativa, le statistiche e il registro degli infortuni;
  4. i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
  5. appalti, lavoro autoomo e sicurezza;
  6. la valutazione dei rischi;
  7. i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
  8. i dispositivi di protezione individuale;
  9. la prevenzione incendi e i piani di emergenza;
  10. la prevenzione sanitaria;
  11. l'informazione e la formazione dei lavoratori.

La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di 16 ore."

(8) Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006, pubblicato sulla G.U. 37 del 14 febbraio 2006.

allegati